Convenzione monetaria tra il Vaticano e il Regno d’Italia (1930)

Fra lo Stato della Città del Vaticano ed il regno d’Italia viene oggi stipulata la seguente convenzione monetaria:

Art. 1. – Il governo italiano mette a disposizione dello Stato Vaticano la Regia Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie.
Lo Stato Vaticano si impegna a servirsi esclusivamente della regia zecca per la coniazione delle sue monete, finché sarà in vigore la presente convenzione.

Art. 2. – Le monete vaticane saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Art. 3. – Le monete vaticane e le monete italiane avranno rispettivamente nel regno d’Italia e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra privati e in quelli con le pubbliche casse.

Art. 4. – Lo Stato Vaticano e lo Stato Italiano avranno facoltà di domandare il cambio in valuta italiana delle monete pontificie che si accumulassero nelle casse dello Stato Italiano.

Art. 5. – La coniazione delle monete d’oro potrà essere fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete d’argento, di nichelio e di bronzo non potrà eccedere la somma complessiva di un milione di lire italiane per ciascuno dei primi cinque anni di validità della presente convenzione e di lire italiane ottocentomila per ciascuno dei successivi cinque anni.
Tale contingente sarà ripartito come segue:
Argento … L. 750.000
Nichelio … >> 236. 000
Rame … >> 14.000
Durante il secondo quinquennio tali quantitativi saranno ridotti del 20 %.

Art. 6. – Lo Stato Vaticano potrà coniare, in sede vacante moneta anche in aggiunta al limite massimo stabilito nel paragrafo precedente, ma in guisa da non eccedere complessivamente l’importo di un milione e mezzo di lire italiane nell’anno nel quale si è verificato la vacanza.

Art. 7. – Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall’una o dall’altra parte dichiarata fuori corso e ciò per reciprocità sia dell’estensione del provvedimento sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall’altra parte.

Art. 8. – Lo Stato Vaticano, fermo restando il quantitativo come sopra stabilito per il primo anno, si riserva la facoltà di emettere fino a numero 10.000 serie di monete, con la data commemorativa del 1929 per doni e vendite a serie complete, con libertà di comprendervi o meno anche la moneta aurea.

Art. 9. – Lo Stato Italiano si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Art. 10. – La presente convenzione avrà la durata di dieci anni con la facoltà di denuncia per entrambe le parti, con preavviso di almeno sei mesi.

Essa sarà ratificata al più presto possibile ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato la presente convenzione e hanno apposto i loro sigilli.

Fatta in Roma in doppio originale addì due del mese di agosto millenovecentotrenta.

Per lo Stato della Città del Vaticano
(L. S.) Camillo Serafini

Per il Regno d’Italia
(L. S.) Mosconi.

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