Decreto di emissione degli assegnati della Repubblica Romana (1798)

Roma 3. Complementario Anno VI.

Art. I. Il Consolato ordina, che gli Assegnati prescritti dalla Legge 23. Fruttifero siano concepiti, e fabbricati colla formula seguente.

Repubblica Romana
Il primo dell’Anno 7. Repubblicano
Assegnato di Paoli ( ) ipotecato su i Beni Enfiteutici in vigore dell’ Art. X. della Legge dei 23. Fruttifero
Vaglia per tutti i Dipartimenti della Repubblica Romana

Art. II. Li detti Assegnati non saranno più incisi in rame ma incisi in ottone, per potersi imprimere col torchio da Stampa.
Art. III. I Contorni saranno diversi per ogni valore di Assegnato.
Art. IV. Ogni Assegnato avrà in mezzo il valore scritto in lettere, e secondo i diversi valori saranno diverse le grandezze delle lettere. Art. V. Avrà due Bolli, uno coi Fasci Consolari, e l’Iscrizione = Repubblica Romana = l’altro la figura della libertà, l’iscrizione, Fede pubblica.
Art. VI. Nel Rovescio avrà ogni Assegnato un bollo diverso esprimente il suo valore in iscritto, ed in Abaco a numeri grandi.
Art. VII. Il Bollo suddetto sarà rotto, e poi riunito.

Il Presidente del Consolato Pierelli
Dal Consolato il Segretario Bastai
Per Copia Conforme
il Ministro delle Finanze De Rossi

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