Una circolare del granduca Pietro Leopoldo

Quello che segue è il testo di una circolare emanata dalla Segreteria delle Finanze del Granducato di Toscana in data 12 giugno 1780. Il documento riguarda un argomento amministrativo, ovvero le modalità di disbrigo delle suppliche rivolte dai sudditi ai tribunali o ai ministri.

Volendo SUA ALTEZZA REALE riparare all’abuso, che si è introdotto da alcuni Tribunali, e Ministri di rimettere alla Real Segreteria delle Finanze per la risoluzione della R.A.S. una quantità di Affari, che spetterebbe ad essi il risolvere; Ed informata, che tale abuso in gran parte procede dal non intendersi egualmente da tutti la forza delle direzioni che si fanno dalla predetta Segreteria ai Memoriali, perciò ha ordinato farsi noto:

I.
Che quando dalla detta Segreteria si rimettono i Memoriali senza ordine d’informare, e proporre, ma con la sola direzione = al tal Ministro, o tal Tribunale, o alla Consulta = se si tratti di Affari che la Consulta, il Ministro, ed il Tribunale, a cui sono diretti, può risolvere con le sue ordinarie facoltà, deve farlo immancabilmente senza ritornarli alla Segreteria suddetta.
Se siano Suppliche, che contengono domande stravaganti, e pretensioni patentemente insussistenti può lasciarle senza informarle, e senza risolverle, come farebbe se tali domande, e pretensioni fossero state portate direttamente a quel Tribunale, o Ministro, e non per mezzo di un Memoriale diretto a S.A.R.
Se si tratti di Suppliche di concorrenti ad Impieghi, Doti, Luoghi di Studio, Vendite, Livelli, e simili, dovrà prenderle in considerazione, informarle, e darne conto unitamente nel proporre l’Affare, a cui hanno relazione.
E solo quando tra le Suppliche mandate con semplice direzione ve ne sia alcuna che esiga una grazia, una deroga, o un provvedimento, il quale non possa dependere che dall’Autorità Sovrana, dovrà questa rimettersi con l’Informazione, e proposizione alla Segreteria delle Finanze.

II.
Ogni qualvolta ritorni alla detta Segreteria informato qualche Affare rimesso con solo indirizzo, e si riconosca, che la risoluzione del medesimo spetti al Tribunale, e Ministro subalterno, i Segretari lo ritorneranno con semplice sopraccarta, e senza alcun ordine a chi lo ha mandato, perché, in adempimento di quanto deve, pensi esso a spedirlo.

III.
Non essendo sempre possibile il rilevare della semplice lettura delle Suppliche se la risoluzione delle medesime possa essere nelle ordinarie facoltà dei  Ministri, e Tribunali, o spetti a S.A.R., se qualche volta accaderà, che sia ai medesimi rimessa anco con la commissione di informare, e proporre qualche Supplica, che potrebbe da essi spedirsi, basterà che il Tribunale, e Ministro, a cui è diretta, invece di informarla, avvisi la predetta Segreteria che con le sue ordinarie facoltà può risolverla, e tale avviso servirà per suo discarico, e come se la commissione non fosse fatta.

IV.
Quando si dia il caso, che sia volontà di S.A.R. di richiamare a sé la cognizione di qualche Affare, che potrebbe essere nell’ordinarie facoltà dei Ministri, e  Tribunali di risolverlo, la commissione sarà fatta per Biglietto, e per ordine espresso della R.A.S.

E con perfetto ossequio mi confermo.
Firenze dalla Segreteria di Finanze lì 12. Giugno 1780.
Devotiss. Obbligatiss. Servitore

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